LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE Ha emesso la seguente ordinanza sull'appello r.g. appelli 133/1998 depositato il 15 gennaio 1998, avverso la sentenza 22 gennaio 1996, emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Vicenza, da: Agosti Paolo,residente a Torrebelvicino (Vicenza) in via Borgofuro, 21/A. Controparti: registro di Schio; atti impugnati: avv. di accert. n. PV. 96000022, registro, beni di lusso. F a t t o Il sig. Agosti Paolo di Pievebelvicino ha ricorso in appello contro la sentenza della commissione tributaria di 1o grado di Vicenza n. 22/1996 dep. 2 novembre 1996, con la quale veniva respinto il suo ricorso control'avviso di accertamento beni di lusso dell'ufficio del registro di Schio, con la motivazione "il gravame e' infondato, trattandosi di un tributo straordinario previsto per legge (art. 8 legge n. 438/1992)". L'Agosti chiede che la commissione regionale, in considerazione del fatto che il bene tassato e' relativo ad un motociclo di cilindrata 650 con potenza di 9 cv., gia' tassato da altre imposte, e che non produce reddito (Corte cost. n. 201/1975 ade 72/79) perche' la capacita' del contribuente e' rilevata dalla attitudine del bene a produrre reddito economico e non dal reddito che ne ricava il possessore, dalla produttivita' e non dal prodotto reale, dichiari : 1) l'illegittimita' e l'incostituzionalita' della legge sui beni di lusso, art. 8 del d.l. n. 384; 2) l'incostituzionalita' della norma relativa al comma 7, d.l. n. 384/1992 relativo alle sopratasse; 3) l'inefficacia e l'applicazione dell'avviso di accertamento in forza del d.l. n. 449 del 30 settembre 1996 poi legge n. 662/1996; 4) nullo l'avviso di accertamento n. 96000022 dell'ufficio del registro di Schio in quanto non applicabile in base al comma 1-a/bis dell'art. 8, legge n. 438/1992. L'ufficio del registro di Schio controdeduce osservando che l'art. 8 della legge n. 438/1992 prevede che siano soggette al pagamento dell'imposta, relativamente ai motocicli, le persone fisiche che al momento del decretofossero proprietarie di motocicli di potenza fiscale superiore ai 6 cv. L'Agosti nel suo ricorso chiede che lacommissione tributaria regionale ritenga nullo l'atto emesso dall'ufficio in quanto la legge 14 novembre 1992, n. 438, che converte il d.l. 19 settembre 1992, n. 348, e' incostituzionale e discriminante. Svolgimento del processo Questa commissione regionale, all'udienza del 14 giugno 1999, ritenuto che l'appellante ripropone in termini non compiutamente tecnici, una eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 8, commi 7 e 8, della legge n. 438/1992, in relazione agli articoli 3, 53 della Costituzione, ha disposto il rinvio al 27 settembre 1999 affinche' l'appellante producesse le memorie illustrative, depositandole in segreteria entro il 15 luglio 1999, concedendo all'ufficio termine fino al 16 settembre 1999 per la replica. Motivazioni L'Agosti, ottemperando alla richiesta della commissione, ha depositato il 13 luglio 1999 una memoria con la quale dichiara di impugnare il d.l. n. 384, convertito in legge n. 438 - 14 novembre 1992 che, all'art. 8, prevede "tributo straordinario su beni di lusso" - perche' anticostituzionale. Secondo l'Agosti questa legge che si propone fini generali, quale quello di coprire il disavanzo pubblico di generale esigenza economica, va a colpire un particolare utente, in un particolare periodo di tempo. Infatti l'art. 8, comma 1, di cui sopra, lettera a/bis, fa riferimento a motocicli di potenza superiore a 6 cv. Per tali motocicli, devono pagare solo coloro che, al momento dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 384/1992 convertito in legge n. 438/1992, quindi il 16 settembre 1992 sono iscritti al P.R.A., definendo cosi' la categoria del contribuente ecollocandola in una fascia temporale di 20 mesi e mezzo, cioe' dal 31 dicembre 1990 al 16 settembre 1992. Pertanto la legge sarebbe anticostituzionale con riferimento agli articoli 2, 3 e 53 della Costituzione. Questa commissione ritiene non manifestamente infondata il rilievo proposto dall'Agosti: in effetti si ravvisano nell'art. 8 della legge n. 438/1992 (che converte in legge il d.l. n. 348/1992), nella parte in cui impone la sopratassa rispettivamente di L. 600.000 e di due volte il tributo non corrisposto profili di incostituzionalita' con riferimento agli articoli 2, 3 e 53 della Costituzione.